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Basilea 2: cos'è e cosa cambia per
le imprese Introduzione
"Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti
patrimoniali delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno
accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari rapporti
di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.
In questa sezione del sito diamo una breve, ma, ci auguriamo, esaustiva informazione
sulla storia dell'accordo, sui suoi autori e sui soggetti interessati, sugli scopi
e sulle attese conseguenze dell'accordo stesso. I
soggetti Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle
banche sono il frutto del lavoro del Comitato di Basilea,
istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati
(G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio,
Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Il Comitato opera in seno alla
BRI, Banca dei Regolamenti Internazionali, con sede a Basilea, un'organizzazione
internazionale che ha lo scopo di promuove la cooperazione fra le banche centrali
ed altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e
finanziaria. Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale
e le sue conclusioni non hanno alcuna forza legale. Le linee guida, gli standard,
le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell'aspettativa che le singole
autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che tengano
conto delle realtà dei singoli stati. In questo modo il Comitato incoraggia
la convergenza verso approcci comuni e comuni standard.
Il primo Accordo di Basilea - 1988- Nel 1988 il Comitato di Basilea
introduce il sistema di misurazione del capitale comunemente chiamato Accordo
di Basilea sul Capitale. E' il primo Accordo di Basilea.
Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100
paesi. In sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare
capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità
alla loro attività. L'accordo del 1988 presentava dei limiti di
particolare rilevanza. L'8% di accantonamento può essere giudicato troppo
per una controparte poco rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata
rischiosa: la quantità di capitale assorbito era giudicata troppo poco
sensibile al rischio, e ciò nonostante alcuni correttivi introdotti negli
anni successivi. Basilea 2 - Il Nuovo Accordo
di Basilea Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato
il documento "The New Basel Capital Accord" (si veda la sezione "documenti
ufficiali"), un documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione
in materia di requisiti patrimoniali delle banche. Dopo una lunga fase il confronto
con le autorità di vigilanza dei vari paesi ed una serie di indagini quantitative,
si è giunti ad un testo definitivo nel giugno del 2004, mentre l'attuazione dell'accordo,
prevista per la fine del 2006, è ancora in fase iniziale e con rilevanti differenze
tra i vari paesi. I tre pilastri di Basilea 2
Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri: 1.
I Requisiti patrimoniali minimi E' la parte del nuovo Accordo che più
ci importa. E', in sostanza, un affinamento della misura prevista dall'accordo
del 1988 che richiedeva un requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo
ora si tiene conto del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in
parte riveduta nel giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, per
il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di
calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di utilizzare
sistemi di internal rating, con l'obiettivo
di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza innalzare né
abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti
in funzione della probabilità d'insolvenza è particolarmente ampia,
soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate.
2. Il controllo delle Banche Centrali Tenendo
conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione
di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore discrezionalità nel
valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura
superiore ai requisiti minimi. 3. Disciplina del Mercato
e Trasparenza Sono previste regole di trasparenza per l'informazione
al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
Gli aspetti "critici" di Basilea 2 Sul documento originario
di Basilea 2 sono state formulate numerose critiche che hanno portato a modifiche
che, pur non cancellando i dubbi, dovrebbero attenuare le conseguenze negative
attese dall'applicazione dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative?
Sono almeno tre:
1. La
discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le metodologie
più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore rispetto
ai grandi gruppi); 2. La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie
imprese (PMI) indotto dal sistema dei rating interni; 3. Il problema della
prociclicità finanziaria (nei periodi di rallentamento economico, l'Accordo
avrebbe l'effetto di indurre le banche a ridurre gli impieghi, causa il crescere
del rischio, con la potenziale conseguenza di inasprire la crisi stessa).
In questa sede non approfondiamo le problematiche di cui a i punti 1 e 3,
ma concentriamo l'attenzione sulle problematiche riguardanti le PMI legate all'introduzione
dell'accordo. Basilea 2 e le piccole e medie
imprese Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale
al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente
che il prezzo di quel finanziamento o di quell’investimento divengano maggiormente
sensibili al rischio implicitamente contenuto. In seguito al recepimento
delle nuove disposizioni regolamentare il legame fra rating interno e pricing
si farà più solido, più strutturato e più trasparente. Ciò potrà
indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare
le PMI, in quanto i prenditori di minore qualità creditizia (tipicamente
le piccole e medie imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate
con un effetto di compressione della loro capacità di indebitamento e di
revisione delle opportunità di indebitamento. In pratica, secondo una
larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte
a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di
interesse. Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte
a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati
dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione
della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per
l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese. Queste misure
potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI.
Nuovi scenari per le piccole e medie imprese Il cambiamento, quindi,
è deciso. Con questo, la prossima mossa tocca alle imprese. Vogliamo concludere
queste note con una riflessione di Reiner Masera, Presidente dell'Istituto
Sanpaolo IMI. "La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta
pertanto un cambiamento di grande portata anche nel rapporto tra banche ed imprese,
intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione informativa
ed operativa." ... "Per le imprese di qualità media ed inferiore, il
rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare
il costo e l’efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento
degli investimenti, nonché uno strumento di valutazione delle possibilità di crescita
e di diversificazione. Il rating potrà rappresentare un utile indicatore a supporto
della definizione degli obiettivi di gestione per il management contribuendo ad
una più efficiente politica del capitale." "Le strategie con cui le
imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono essere carenti sul
piano finanziario. È necessario ricercare la continua coerenza tra struttura delle
fonti e obiettivi più generali di crescita, innovazione e posizionamento di mercato.
La finanza d’impresa assumerà pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando
siano in gioco anche le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente
una maggiore importanza delle funzioni finanziarie all’interno delle imprese ed
una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei processi di sviluppo.
Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese: la funzione finanza diverrà
tanto importante quanto quella commerciale, organizzativa, tecnologica."
Il calendario di Basilea 2 Quando
comincerà tutto questo? E' già cominciato. Dopo
una lunga fase di affinamento sui contenuti dell'accordo, che ha consentito di
migliorare, anche grazie agli studi di impatto, la prima bozza del 2001, il Comitato
di Basilea ha rilasciato il documento definitivo nel giugno 2004;
ora l'accordo, che, lo ricordiamo, non ha
forza di legge, è stato recepito in legge nei singoli stati (in Europa
è stato recepito con le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE a loro volta
recepite nell'ordinamento italiano dal DL 267 del 27 dicembre 2006);
il nuovo accordo
è quindi entrato in vigore dal 1° gennaio 2007 per le banche che adottano
il sitema Standard e il sistema IRB Base ed entrerà in vigore dall'anno successivo
per quelle che adotteranno l'approccio IRB Avanzato. In realtà anche le prime
hanno scelto di sfruttare la deroga prevista dalla direttiva comunitaria che consente
di calcolare il patrimonio di vigilanza con le regole precedenti fino al 1 gennaio
2008.
Le imprese hanno dunque ancora tempo per adeguarsi? Assolutamente
no! I gruppi bancari che ambiscono ad utilizzare i sistemi di internal
rating (IRB) dovranno dimostrare di avere utilizzato sistemi di rating in linea
con i requisiti previsti dall'accordo per almeno tre anni, prima di ottenere
l'autorizzazione. Di fatto l’Accordo, per i Gruppi bancari che ambiscono
ad utilizzare l'approccio IRB, è già entrato in vigore, dovendo
rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale, organizzativa
per potersi qualificare per gli approcci più avanzati. Per le procedure di
rating il 2008 sarà quindi l'anno di definitivo rodaggio in tutte le banche. Quindi
la capacità di accedere al credito bancario ed il costo del denaro saranno a breve
sempre più strettamente legati al merito creditizio di ogni impresa oggettivamente
calcolato dalle banche ed espresso dal rating.
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a cura dell'Osservatorio Permanente Basilea
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